Residenziale / Abitativo nel comune di Roncade
Via Cavinlungo n.52 - Roncade 31056 (Treviso) [Visualizza nella mappa]
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Procedura 373/22 | Lotto n° 1
CATEGORIA
Residenziale/Abitativo
STATO OCCUPAZIONE
Bene occupato dal fallito/esecutato
LUOGO DI VENDITA
A.P.E.T. Treviso, Via Giacomo Camillo De Carlo n.1 - piano 1
Ubicazione dell’immobile
Comune:
RoncadeProvincia:
TrevisoStato:
ItaliaDescrizione
Unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in Condominio denominato "Condominio I.A.C.P." sito in Comune di Roncade (TV), località San Cipriano, in Via Cavinlungo n. 52, e precisamente appartamento ad uso abitazione catastalmente composto da: soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e due terrazze al piano primo; pertinenziale garage al piano terra.
PER LE QUOTE E I DIRITTI SPECIFICATI NELL'AVVISO DI VENDITA.
Unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in Condominio denominato "Condominio I.A.C.P." sito in Comune di Roncade (TV), località San Cipriano, in Via Cavinlungo n. 52, e precisamente appartamento ad uso abitazione catastalmente composto da: soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno e due terrazze al piano primo; pertinenziale garage al piano terra.
Spese Post Aggiudicazione
Per modello partecipazione e spese post aggiudicazione rivolgersi al delegato alla vendita Notaio Rossella Santoro
presso A.P.E.T. in Treviso, Via Giacomo Camillo De Carlo n. 1, piano 1
Tel. 0422.590556 / Fax 0422.411322 (apertura al pubblico nei giorni feriali lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
E-mail apet@notariato.it
Link per scaricare il modulo di partecipazione: https://www.apettv.it/
“Condominio I.A.C.P.”
Amministratore pro tempore: Amministrazioni Condominiali _ Arch. Andrea Pinarello
Treviso (TV), Via Inferiore n.45/A
Tel/ Fax: 0422579378
E-mail: info@amministrazionipinarello.it
PEC: pinarello.andrea@pec.it
L’acquisto all’asta, a seguito di esecuzione forzata, non sottrae l’acquirente alle previsioni dell’art. 63, comma 2°, delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile (disp. att. cod. civ.) secondo cui: “Chi subentra nei diritti di un condomino, è obbligato solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente